No Profit & Sport: informativa di dicembre 2022

Scopri le ultime novità nell’ambito degli Enti Sportivi e del Terzo Settore.


FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI ENTI IN REGIME l. 398/91

L’articolo 18 D.L. 36/2022 estende l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che adottano i vantaggi della Legge 398/1991, qualora nell’esercizio precedente abbiano conseguito ricavi superiori a 25.000€.

Anche se non vi sono chiarimenti ufficiali, si ritiene che la soglia dei 25.000€ debba essere verificata non considerando l’esercizio precedente ma bensì l’anno precedente. Di conseguenza le associazioni con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare dovranno verificare il totale dei ricavi registrati nell’anno solare precedente

Inoltre, in attesa di chiarimenti, l’articolo del decreto legge non fa distinzione tra ricavi istituzionali e ricavi commerciali. Pertanto, prudenzialmente, si dovranno tenere in considerazione tutti i ricavi per la valutazione del superamento del limite dei 25.000€, con la conseguenza che dal prossimo anno sia quasi obbligatorio per gli enti sportivi adottare la fatturazione elettronica.


ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E NORMATIVA ETS (ENTI DEL TERZO SETTORE)

Dal 17 novembre è in vigore il decreto correttivo al D.lgs. 36/2021, che prevede l’applicazione dal 1° gennaio 2023 di gran parte delle disposizioni contenute nel Decreto, tra le quali ve ne sono alcune che interessano il mondo degli ETS. Si riportano di seguito le più significative.

L’art. 7 del D.lgs. 36/2021 richiede ora che le ASD inseriscano nei propri oggetti sociali l’esercizio in via stabile dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. 

L’art. 9 del medesimo decreto, inoltre, stabilisce che le ASD e SSD potranno esercitare attività diverse purché queste abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo dei criteri e dei limiti che verranno definiti con apposito decreto. Viene in questo articolo specificato che i proventi di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessioni di diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti non vengono considerati ai fini del rapporto tra attività istituzionali ed attività diverse. 

Infine, l’art. 6 comma 1 lett. C-bis, richiede, oltre all’iscrizione al RUNTS anche l’iscrizione al Registro delle attività sportive (RNASD). Quest’ultimo è il nuovo registro detenuto dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio atto a sostituire l’attuale Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche detenuto dal CONI.

Tali disposizioni comportano la necessita di ricorrere ad un adeguamento di statuto per quelle realtà sportive che ambiranno a rientrare nel novero degli Enti del Terzo Settore.


MODIFICHE STATUTARIE ETS: NUOVA PROROGA PER LE APPROVAZIONI AGEVOLATE DEGLI STATUTI 

Si ricorda che con il decreto semplificazioni il legislatore ha prorogato al 31 dicembre la possibilità, da parte di ODV, APS e ONLUS, di modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria. Superato questo termine, le delibere saranno possibili solo previo parere positivo dell’assemblea straordinaria. Le modifiche statutarie hanno il fine di adeguare lo statuto ai principi e regole stabiliti dal codice del terzo settore affinché l’iscrizione dell’ente al RUNTS avvenga senza respingimenti della richiesta.

Quali le modifiche principali affinché il nuovo statuto sia in linea con il dettato del Codice del Terzo settore?

  • Oggetto sociale: indicazione delle attività di interesse generale svolte dall’ente;
  • Assenza del fine di lucro: è un elemento caratterizzante gli enti del terzo settore;
  • Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento: è un elemento obbligatorio. Questo obbligo viene adempiuto semplicemente prevedendo la devoluzione ad altri enti del terzo settore;
  • Denominazione sociale e relativo uso: inserimento dell’acronimo ETS o Enti del terzo settore;
  • Necessaria la previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale qualora siano raggiunte le soglie di legge.

ETS: CHIARIMENTI SU REDAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota n. 17146 del 15 novembre 2022, risponde ai quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore fornendo alcuni chiarimenti anche sulle modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi. 

Il Ministero ritiene conforme al dettato normativo dell’articolo 48 il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza perciò che l’ente debba effettuare un deposito ulteriore e distinto rispetto al bilancio. 

Per quanto concerne il termine di 90 giorni dall’avvenuta trasmigrazione al RUNTS per effettuare il deposito del Bilancio al nuovo registro, sempre il Ministero precisa che questo termine non può essere considerato perentorio. Infatti, gli uffici del RUNTS, decorso inutilmente questo termine, potranno diffidare gli enti inadempienti assegnando un termine, trascorso il quale, in mancanza di valide ragioni, l’ente sarà cancellato dal RUNTS.


ETS: LA DESTINAZIONE D’USO DI SEDI E LOCALI

Con la nota n. 17314 del 17 novembre, il Ministero del Lavoro è tornato sul tema della compatibilità delle sedi e dei locali utilizzati dagli ETS per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il ministero ha colto l’occasione per definire i limiti applicativi del DM 2 aprile 1968 n. 1444 riferito agli Ets.

La disposizione può essere applicata a:

  • Agli ETS iscritti al RUNTS, dal momento dell’ottenimento della qualifica e fintanto che essa sussiste;
  • Agli ETS ODV e APS la cui iscrizione al Runts è avvenuta per trasmigrazione;
  • Agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS fino al momento dell’abrogazione del D.lgs. n. 460/97(decreto che disciplina le ONLUS)

Tra i beneficiari non rientrano gli enti sportivi dilettantistici iscritti al registro CONI (ora sostituito dal RAS) che non hanno la qualifica di ETS

Nella nota ministeriale viene affermato il principio per cui vi è compatibilità con tutte le destinazioni d’uso di sedi e locali, assicurando quindi agli ETS di utilizzarle senza dover chiedere e ottenere il cambio di destinazione d’uso, ma viene precisato che l’agevolazione prevista per gli ETS non va intesa come una deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abitativi edilizie che, nel caso specifici, non ritiene ammissibile consentire nuove costruzioni in assenza del rilascio di un apposito titolo edilizio, in deroga alla disciplina urbanisti. Concludendo che l’agevolazione deve intendersi una facilitazione all’utilizzo delle strutture esistenti per la realizzazione della propria attività istituzionale.


MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI RICHIESTI POST TRASMIGRAZIONE PER GLI ETS CON PERSONALITÀ GIURIDICA

La nota del Ministero del Lavoro n. 18655 precisa che gli enti dotati di personalità giuridica, i quali sono stati iscritti al RUNTS per decorrenza dei termini e che non abbiano fornito la documentazione attestante la sussistenza del patrimonio minimo, devono attivarsi tempestivamente per depositare questi documenti, pena la cancellazione dell’ente dal RUNTS. Qualora l’ente venisse cancellato dal RUNTS, verrebbe riattivata a pieno titolo la sua posizione presso il Registro delle persone giuridiche, pertanto l’ente comunque non perderebbe la propria personalità giuridica. 


NOVITÀ FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO AIUTI QUATER

Il 10 novembre è stato approvato il cd Decreto Aiuti Quater. Ora vediamo in sintesi le maggiori novità contenute nel decreto:

  • Credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas: vengono riconosciuti crediti d’imposta per le spese sostenute di energia e gas nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e potranno essere usati in compensazione entro il 30 giugno 2023 (vi è anche la possibilità di cederli). A pena di decadenza si dovrà inviare, entro il 16 marzo 2023, una apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’ADE; (con la circolare n.36 del 29 novembre 2022 l’ADE ha precisato che gli enti non commerciali e le ONLUS potranno godere del credito d’imposta solamente nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente svolta)
  • Accise e iva su alcuni carburanti: fino al 31 dicembre 2022 vengono rideterminate le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante. L’aliquota iva applicata al gas naturale impiegato per autotrazione sarà del 5%.
  • Misure a sostegno del caro bollette: le imprese residenti in Italia possono chiedere la rateizzazione della componente di costo energetico che eccede, rispetto la media di costo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 fatturati entro il 31 dicembre 2022. Si potrà adottare un piano di rateizzazione non superiore alle 48 rate mensili. A breve usciranno, tramite decreto, le modalità da adottare per formalizzare un’apposita istanza da mandare ai propri fornitori. 

In merito al caro bollette si segnala che sono stati stanziati 120 milioni a sostegno di ETS che erogano servizi residenziali e semiresidenziali a persone con disabilità e altri 50 milioni agli ETS in maniera più generica. 

  • Misure fiscali per il welfare aziendale: solo per il periodo di imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme ricevute dagli stessi per effetto di somme erogate o rimborsate dai loro datori di lavoro per il pagamento delle utenze; 
  • Misure in materia di mezzi di pagamento: dal 1° gennaio viene aumentato il limite per la circolazione del contante dagli attuali 1000€ ad euro 5000€. Viene inoltre introdotto un contributo per l’adeguamento egli strumenti per la memorizzazione telematica dei corrispettivi. Sarà riconosciuto un credito di imposta pari al 100% della spesa entro il limite di 50€ per ogni strumento;
  • Modifiche alla disciplina superbonus: passa dal 110% al 90% il superbonus dal 2023;

IL REGIME FORFETTARIO E LA RIFORMA DELLO SPORT

La Riforma dello Sport introduce la figura del lavoratore sportivo. Tra le molte novità impattanti su questa tematica, si segnalano le agevolazioni fiscali e contributive destinate anche al lavoratore autonomo sportivo munito di partita Iva. In questo caso dal punto di vista contributivo, l’applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad euro 5.000,00 e per i primi 5 anni vi è una riduzione pari al 50% dell’imponibile contributivo, mentre dal punto di vista reddituale, i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Questo significa che per i lavoratori autonomi che si avvalgono del Regime Forfettario le agevolazioni di cui sopra risultano esser particolarmente apetibili. Vediamo alcuni esempi numerici qui di seguito: 

Professionista forfettario nei primi 5 anni che svolge attività verso il mondo sportivo percependo un compenso annuo pari ad euro 20.000

Per i primi euro 5.000 esenzione totale. Sopra euro 5.000 subentra la contribuzione INPS Gestione separata e solamente quando viene superata la soglia di euro 15.000 verrà applicato il relativo coefficiente di reddittività del regime forfetario (per gli istruttori sportivi di norma pari al 78%), sul quale poi viene calcolata l’imposta sostitutiva pari al 5%.

Professionista forfettario dal 6° anno (l’imposta sostitutiva passa dal 5% al 15% e non vi è più la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo)


REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: L’ATTIVITÀ DIDATTICA

Dal 31 agosto 2022 è operativo il c.d. RAS (Registro Attività Sportive) presso il dipartimento per lo sport del Consiglio dei Ministri. La funzione di questo Registro è quello di certificare l’effettiva promozione di attività sportive dilettantistiche da parte di ASD e SSD. Sostanzialmente il nuovo Registro va a sostituire l’attuale Registro di certificazione delle attività sportive che è quello detenuto dal CONI. 

Al fine di mantenere l’iscrizione al nuovo Registro delle Attività sportive e di conseguenza continuare a godere delle agevolazioni previste per il settore sportivo, si ricorda che le ASD e SSD dovranno svolgere le attività previste nell’oggetto sociale in via stabile e principale, esercitando l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

ATTIVITA’ SPORTIVA: attività agonistica di qualunque livello (competizioni, esibizioni, saggi, manifestazioni, campionati e tornei);

ATTIVITA’ DIDATTICA: attività motoria di base, allenamento in qualunque forma;

ATTIVITA’ FORMATIVA: formazione teorica 

Fare molta attenzione. Tutte le ASD e SSD devono prevedere queste attività per mantenere i benefici del settore sportivo


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