Il DL “Aiuti ter” estende il contributo straordinario in forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per i mesi di ottobre e novembre. Stemperato anche il requisito di potenza minima del contatore per quanto riguarda le imprese non energivore. Le nuove percentuali saranno del 40% per le imprese energivore e gasivore, del 30% per le imprese non energivore, del 40% per le imprese non gasivore. I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023.
Tax credit “energia e gas” nel DL Aiuti
Si rammenta che il decreto Aiuti (DL 50/2022) era già intervenuto a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale, rideterminando le percentuali spettanti incrementando le precedenti previste dal DL 21/2022, convertito con modificazioni dalla l.n. 5/2022.
Le percentuali, nel DL Aiuti, erano così fissate:
- Il credito d’imposta per le imprese energivore, relativo ai consumi del primo trimestre 2022, viene fissato al 20%.
- Il credito d’imposta per le imprese energivore, relativo ai consumi del secondo trimestre 2022, viene fissato al 25%.
- Il credito d’imposta per le imprese non energivore, relativo ai consumi del secondo trimestre 2022, viene fissato al 15%.
- Il credito d’imposta per le imprese gasivore, relativo ai consumi del primo trimestre 2022, viene fissato al 10%.
- Il credito d’imposta per le imprese gasivore e non, relativo ai consumi del
Tax credit “energia e gas” nel DL Aiuti bis
L’intervento del DL Aiuti bis conferma le percentuali fissate per il 2° trimestre 2022 anche per il 3° trimestre 2022 a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale.
Le percentuali erano così fissate:
- Il credito d’imposta per le imprese energivore, relativo ai consumi del terzo trimestre 2022, viene fissato al 25%.
- Il credito d’imposta per le imprese non energivore, relativo ai consumi del terzo trimestre 2022, viene fissato al 15%.
- Il credito d’imposta per le imprese gasivore, relativo ai consumi del terzo trimestre 2022, viene fissato al 25%.
- Il credito d’imposta per le imprese non gasivore, relativo ai consumi del terzo trimestre 2022, viene fissato al 25%.
Tax credit “energia e gas” nel DL Aiuti ter
L’intervento del DL Aiuti ter proroga, con alcune importanti modifiche, il regime dei crediti d’imposta a sollievo delle aziende per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il decreto introduce i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, con nuove percentuali.
Per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW (contro i precedenti 16,5 kW).
Pertanto:
- Il credito d’imposta per le imprese energivore, relativo ai consumi di ottobre e novembre 2022, viene fissato al 40%.
- Il credito d’imposta per le imprese non energivore, relativo ai consumi di ottobre e novembre 2022, viene fissato al 30%.
- Il credito d’imposta per le imprese gasivore, relativo ai consumi di ottobre e novembre 2022, viene fissato al 40%.
- Il credito d’imposta per le imprese non gasivore, relativo ai consumi di ottobre e novembre 2022, viene fissato al 40%.
Il termine per fruire di detti crediti è rinviato al 30/06/2023 mentre rimane fissato al 31/12/2022 il termine per fruire dei crediti maturati nel secondo trimestre 2022.
Di seguito si riporta la sintesi delle percentuali di credito d’imposta.
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