Il nuovo Piano Transizione 5.0 rappresenta un importante strumento di sostegno per le imprese italiane che mirano a promuovere la trasformazione digitale e sostenibile. Approvato con il decreto PNRR e in vigore per il biennio 2024-2025, questo piano offre una serie di incentivi sotto forma di crediti d’imposta, progettati per favorire investimenti che conducano a una riduzione dei consumi energetici e all’adozione di pratiche aziendali più eco-sostenibili con ampliamento degli scaglioni rispetto al piano 4.0.
Il nuovo piano Transizione 5.0 introduce crediti d’imposta per sostenere la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. Approvato con il decreto PNRR, sarà in vigore nel biennio 2024-2025, offrendo incentivi a progetti di investimento che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato. Rispetto al piano 4.0, prevede aliquote più elevate e un tetto massimo di spesa agevolabile di 50 milioni di euro. L’emanazione di decreti attuativi sarà necessaria per l’utilizzo dei crediti d’imposta. Le risorse disponibili ammontano a circa 13 miliardi di euro, di cui una parte proviene dai fondi europei RepowerEu e una parte previsti dalla legge di bilancio 2024.
Bisognerà attendere due decreti attuativi da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’effettiva operatività dei nuovi crediti.
Soggetti ammessi
I nuovi crediti d’imposta 5.0 sono destinati a tutte le imprese residenti nel territorio italiano e alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti, senza discriminazione basata sulla forma giuridica dell’impresa, il settore economico di appartenenza, le dimensioni o il regime fiscale di determinazione del reddito.
Tuttavia, sono escluse le imprese che:
- si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali.
- le imprese soggette a sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
Inoltre, sono previste ulteriori esclusioni rispetto al piano 4.0 al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH). Vengono esclusi:
- gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, all’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, nonché ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Per quanto riguarda le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pertinenti per ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Progetti ammissibili
I crediti d’imposta 5.0 sono concessi in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, fondamentali per l’attività aziendale, come definiti negli allegati A e B della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), e che sono integrati nel sistema aziendale di gestione della produzione o nella rete di approvvigionamento. Tali investimenti devono portare a una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale di almeno il 3%, o del 5% per i processi interessati dall’investimento.
Rientrano nei beni agevolabili anche software, sistemi, piattaforme o applicazioni che monitorano i consumi energetici, introducono meccanismi di efficienza energetica o gestiscono l’azienda. Per progetti di importo superiore a 40.000 euro che portano a una riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili anche beni strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente nell’ambito della transizione digitale ed energetica.
Gli investimenti esclusi comprendono quelli in beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, del trattamento delle acque di scarico e dello smaltimento dei rifiuti.
I nuovi crediti d’imposta spettano agli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025, a partire dal 1° gennaio 2024.
Aliquote agevolate
Le aliquote dei crediti d’imposta 5.0 sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.
Come per il piano 4.0, rimane confermata la ripartizione in tre scaglioni, ma aumenta da 20 a 50 milioni di euro il tetto massimo di investimento agevolabile. Rimangono invariate le soglie di investimento dei primi due scaglioni ( fino a 2,5 milioni, tra 2,5 e 10 milioni).
L’aliquota del credito d’imposta si ripartisce secondo tre classi di efficienza energetica:
- prima classe: riduzione dei consumi tra il 3 e il 6% per unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo;
- seconda classe: riduzione dei consumi tra il 6% e il 10% per unità produttiva o tra il 10 e il 15% per il processo;
- terza classe: riduzione dei consumi superiore al 10% per unità produttiva o superiore al 15% per il processo.
A seconda della classe di efficienza energetica e dei tre scaglioni di investimento si generano nove differenti aliquote:
a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:
– 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
– 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
– 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
I crediti d’imposta 5.0 non possono essere combinati con altre agevolazioni provenienti da fondi europei, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi della legge di Bilancio 2021 o il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica secondo il Decreto Legge n. 124/2023. Tuttavia, è consentito combinarli con altre agevolazioni che riguardano gli stessi costi, a patto che il totale delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.
Adempimenti
Le disposizioni relative all’uso e alla documentazione necessaria per beneficiare dei crediti d’imposta 5.0, sono simili a quelle del piano Transizione 4.0. Per garantire la validità del beneficio, le imprese devono conservare documenti che dimostrino l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Questi documenti devono essere certificati da un revisore legale dei conti.
Le imprese devono inoltre presentare comunicazioni al Ministero delle imprese e del Made in Italy, attestando:
- preventivamente la prevista riduzione dei consumi energetici
- successivamente l’effettiva realizzazione degli investimenti
- l’interconnessione dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura.
Questo obbligo comporta dei costi aggiuntivi, riconosciuti in aumento del credito d’imposta, fino a un massimo di 10.000 euro per le piccole e medie imprese.
Con un emendamento governativo si modifica la regolamentazione del credito d’imposta Transizione 5.0, istituito dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024.
Innanzitutto, viene chiarito che il credito d’imposta è valido per gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, tra le comunicazioni periodiche che le aziende dovranno inviare, è inclusa quella destinata a dimostrare l’avvenuto ordine accettato dal venditore con un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, da trasmettere entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la perdita del beneficio.
Inoltre, l’obbligo per il Gestore Servizi Energetici (Gse) di inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco delle aziende che hanno comunicato validamente l’intenzione di usufruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato viene modificato da quotidiano a mensile.
Infine, è specificato che il Gse dovrà informare l’Agenzia delle Entrate qualora si riscontri l’utilizzo, anche parziale, del credito senza i requisiti necessari.
Utilizzo dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta del piano 5.0 devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2025; qualsiasi importo non utilizzato entro tale data può essere riportato in avanti e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo. Queste disposizioni rappresentano delle differenze rispetto ai crediti d’imposta del piano 4.0.
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