Iperammortamento 2026: che cos’è e come funziona la nuova agevolazione (in sostituzione dei bonus 4.0 e 5.0)

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, con alcune modifiche, l’iperammortamento, una misura pensata per sostenere gli investimenti delle imprese in beni connessi alla trasformazione tecnologica e digitale e, in alcuni casi, alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili (anche in leasing), che permette di dedurre quote di ammortamento o canoni più elevati tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, sostituendosi di fatto ai precedenti bonus 4.0 e 5.0.


La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto (con alcune modifiche) l’agevolazione conosciuta come iperammortamento, pensata per sostenere gli investimenti in beni legati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. In pratica, l’incentivo si traduce in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili (anche in leasing), che consente di dedurre fiscalmente quote di ammortamento/canoni più elevate tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Beneficiari

L’iperammortamento si applica ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile e dalla forma giuridica (imprese individuali, società, enti commerciali).
Sono però previste alcune esclusioni: non possono beneficiarne, tra gli altri, i lavoratori autonomi, le società semplici, i soggetti in regime forfettario e alcune imprese agricole con determinazione del reddito in forma forfettizzata/catastale.

L’agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione/procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001; inoltre è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza e alla regolarità contributiva (DURC).

Beni agevolabili

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in beni nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia e prodotti in Italia o in un Paese UE/SEE.

Le categorie principali sono due:

  1. Beni strumentali materiali e immateriali “4.0” (elenchi aggiornati negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026), a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  2. Beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo; per il fotovoltaico sono previste specifiche caratteristiche tecniche (ad es. requisiti di efficienza e produzione UE delle celle/moduli, come richiamato dalla norma).

Requisito chiave: l’interconnessione

L’interconnessione resta il punto centrale. In continuità con i chiarimenti già noti in passato, si considera soddisfatto il requisito quando il bene scambia informazioni con sistemi interni (gestionali, pianificazione, progettazione, ecc.) o esterni (fornitori/partner), tramite un collegamento basato su specifiche documentate e standard riconosciuti (es. indirizzamento IP).

L’agevolazione: maggiorazione a scaglioni

La misura dell’agevolazione è articolata per scaglioni di investimento, con maggiorazioni del costo di acquisizione come segue:

  • 180% fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni
  • 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni
  • 0% oltre 20 milioni

In caso di leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Operativamente, la maggiorazione si traduce in una deduzione extracontabile (variazione in diminuzione nel modello Redditi).
È importante anche ricordare che la maggiorazione ha effetti solo ai fini IRPEF/IRES e non produce effetti ai fini IRAP.

Modalità di accesso

A differenza di quanto avveniva in passato, l’agevolazione non è automatica: è prevista la presentazione di un’istanza telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati.
Le modalità di dettaglio sono demandate a un DM attuativo del MIMIT.

Dalle indicazioni sulla bozza di decreto attuativo circolata, la procedura si articolerebbe in tre comunicazioni (sempre via piattaforma GSE): una comunicazione preventiva, una di conferma e una di completamento.
In particolare:

  • dopo l’esito positivo del GSE, la comunicazione di conferma va inviata entro 60 giorni e deve indicare, tra l’altro, gli estremi dell’acconto che porta al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, con i dati identificativi delle fatture agevolabili;
  • la comunicazione di completamento va trasmessa al termine degli investimenti e, comunque, entro il 15 novembre 2028 (con possibile proroga tecnica in caso di richiesta integrazioni).

Il GSE rilascia ricevuta di invio e, in base alla bozza, comunica l’esito delle verifiche entro 10 giorni (o richiede integrazioni).

Cumulabilità e cessione del bene

L’iperammortamento può essere cumulabile con altre agevolazioni (nazionali/UE) sugli stessi investimenti, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo e non si superi il 100% del costo sostenuto; inoltre la base di calcolo va considerata al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti sui medesimi costi.
È invece evidenziata l’esclusione del cumulo con il credito d’imposta “4.0” nelle situazioni richiamate dalla disciplina transitoria.

Sul fronte della cessione del bene agevolato o della destinazione a strutture produttive all’estero, tornano regole che mirano a evitare la perdita dell’agevolazione residua se, nello stesso periodo, il bene viene sostituito con un bene nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (con regole specifiche in funzione del costo di sostituzione).

Cosa succede ai crediti d’imposta 4.0 e 5.0?

La disciplina 2026 nasce anche con l’intento di sostituire i precedenti crediti d’imposta, con finestre transitorie: il credito “Industria 4.0” risulta ancora fruibile, in alcuni casi, per investimenti “prenotati” entro il 31/12/2025 ed effettuati entro il 30/06/2026, mentre per “Transizione 5.0” sono richiamati limiti legati agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025.


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