Dal 25 dicembre 2025 entra in vigore il Conto Termico 3.0, introdotto dal DM 7 agosto 2025, che aggiorna e sostituisce il precedente Conto Termico 2.0. La misura nasce per incentivare interventi “di piccole dimensioni” orientati sia all’efficienza energetica degli edifici sia alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di semplificare le procedure, ampliare i beneficiari e aggiornare massimali e percentuali di contributo.
Con il DM 7 agosto 2025 (pubblicato in G.U. il 26/09/2025), è stato introdotto il Conto Termico 3.0, che sostituirà il Conto Termico 2.0. L’obiettivo è incentivare interventi di piccole dimensioni sia per l’efficienza energetica degli edifici sia per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, puntando su procedure più semplici, una platea più ampia di beneficiari e massimali aggiornati.
Le nuove regole si applicano alle richieste presentate dal 25 dicembre 2025; fino a quella data resta valido il decreto del 2016 (Conto Termico 2.0).
L’incentivo consiste in un contributo calcolato in percentuale sulle spese ammissibili. In via generale l’agevolazione va dal 20% al 65%, con percentuali più elevate per interventi che portano l’edificio verso standard NZEB (edifici a energia quasi zero).
In alcuni casi specifici, la copertura può arrivare fino al 100%, in particolare per scuole pubbliche e ospedali/strutture sanitarie pubbliche (incluse strutture residenziali/di cura nel SSN) e, in generale, per edifici pubblici in piccoli comuni, secondo quanto indicato dal decreto.
Le risorse annue sono ripartite tra interventi delle Pubbliche Amministrazioni (400 milioni) e interventi dei soggetti privati (500 milioni), con un meccanismo che può portare al blocco delle nuove richieste una volta esauriti i fondi disponibili per l’anno.
Beneficiari
Il decreto amplia i destinatari e prevede regole differenziate in base al soggetto.
Le Pubbliche Amministrazioni possono accedere a tutte le tipologie di intervento previste (sia efficienza energetica sia rinnovabili termiche) e, in alcune situazioni, possono utilizzare anche la prenotazione dell’incentivo (procedura che consente di impegnare le risorse prima dell’avvio dell’intervento).
Sono inclusi anche gli ETS (Enti del Terzo Settore non economici), in condizioni specifiche, con un trattamento assimilato alla PA per alcune tipologie di intervento.
Per i soggetti privati, l’accesso è differenziato: in ambito residenziale si accede alle misure legate alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (macro-categoria B), mentre per l’ambito non residenziale/terziario l’accesso può includere anche interventi di efficienza energetica (macro-categoria A) entro il perimetro catastale previsto dal decreto.
Interventi ammissibili
Il Conto Termico 3.0 prevede due macro-categorie di intervento. L’ammissibilità delle spese è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici previsti per ciascun intervento.
A) Interventi di efficienza energetica
Rientrano, tra gli interventi ammissibili, quelli relativi a:
- isolamento termico delle superfici opache (con possibilità di includere sistemi di ventilazione meccanica controllata – VMC);
- sostituzione di infissi;
- schermature solari/ombreggiamenti;
- interventi sull’illuminazione interna;
- sistemi di building automation per la gestione e il controllo degli impianti;
- installazione di infrastrutture di ricarica private, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quando realizzati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- interventi finalizzati alla trasformazione dell’edificio in NZEB.
B) Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
Sono ammissibili, tra gli altri:
- sostituzione di impianti con pompe di calore (anche a gas), sistemi ibridi o bivalenti, e sistemi dotati di contabilizzazione;
- allaccio a teleriscaldamento/teleraffrescamento;
- microcogenerazione da fonti rinnovabili;
- solare termico (incluso solar cooling);
- sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore;
- impianti a biomassa per serre e fabbricati rurali.
Il decreto amplia inoltre l’ambito applicativo includendo anche alcuni settori e applicazioni specifiche (tra cui industriale, artigianale, agricolo e piscine).
Sono ammissibili, tra le altre, le spese di fornitura e posa in opera, le opere accessorie e le prestazioni professionali (diagnosi energetiche, APE, direzione lavori, collaudi), nonché alcune spese tecniche e di connessione previste per specifiche tecnologie.
Requisiti e condizioni principali
Per l’accesso all’incentivo, in via generale, il soggetto responsabile deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile, oppure avere disponibilità tramite locazione o comodato.
Gli interventi devono riguardare edifici/unità immobiliari che risultino dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
I pagamenti devono essere tracciabili e la documentazione deve essere conservata ai fini dei controlli.
Per gli immobili privati è previsto, come regola generale, il divieto di cumulabilità con altri incentivi statali, salvo alcune eccezioni (fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi). Per la PA è prevista una deroga parziale.
Presentazione della domanda
La richiesta va presentata online sul “Portaltermico” del GSE, con tracciatura delle fasi e controlli automatici su requisiti e spese.
Accesso diretto (privati)
- domanda entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento;
- allegati: fatture, pagamenti tracciabili, certificazioni tecniche, foto/relazioni quando richieste;
- erogazione in rate annuali costanti da 2 a 5 anni.
Prenotazione incentivo (PA e ETS)
- consente di “bloccare” le risorse prima dell’avvio, con scheda-domanda a preventivo;
- presupposti: diagnosi energetica o EPC con ESCO qualificata, o atto amministrativo di impegno;
- erogazione con acconti, SAL e saldo in base a dimensione/durata.
Controlli e conservazione documentale
Il GSE può effettuare verifiche documentali e sopralluoghi; il soggetto responsabile deve conservare gli originali (contratti, fatture, titoli di spesa, certificazioni) per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’ultima rata, comunicare eventuali variazioni e garantire tracciabilità dei pagamenti.
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