MINISTERO DEL TURISMO: Fondo Rotativo Imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo

La “Sezione Speciale” del Fondo Rotativo per l’Innovazione intende agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, migliorando la qualità dei servizi di ospitalità italiana in relazione agli standard internazionali attraverso il potenziamento delle strutture ricettive e sostenendo nuovi investimenti nel settore fieristico, secondo principi di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione, al fine di attrarre nuovi flussi turistici su scala sia nazionale che internazionale. 


Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettiva all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici:

  • Regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento.
  • Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento.
  • Con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale.
  • In regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi.
  • In regime di contabilità ordinaria.
  • In possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca, per il finanziamento della domanda di incentivo presentata.

Laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.

Attività ammissibili

Il Programma di investimento deve essere riferito a una o più delle unità locali dell’impresa richiedente, ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il Programma di investimento deve prevedere almeno uno degli interventi di cui alla presente sezione, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.

Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:

  1. Interventi di riqualificazione energetica delle strutture;
  2. Interventi di riqualificazione antisismica;
  3. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  4. Interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche;
  5. Interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  6. Interventi per la digitalizzazione;
  7. Interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti:

  1. Essere compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;
  2. Essere organici e funzionali all’attività esercitata dall’impresa proponente;
  3. Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per “avvio del programma” si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento;
  4. Essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;
  5. Comportare spese ammissibili, al netto di IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00;
  6. Essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva;
  7. Non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
  8. Essere avviati e conclusi rispettivamente entro 6 e 30 mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento. Il mancato rispetto dei termini previsti determina la revoca degli incentivi.

I Programmi di investimento devono essere conformi al principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH) e devono “apportare un contributo sostanziale”, a norma dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Spese ammissibili

Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati alla sezione precedente, sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:

  1. Servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
  2. Suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
  3. Fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%;
  4. Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  5. Investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

Tutte le spese del Programma di investimento complessivo, incluse quelle riconosciute necessarie ma non ammesse alle agevolazioni (per loro natura o per esubero sulle percentuali o limite massimo), devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.

Entità e forma dell’agevolazione

L’incentivo è articolato in Contributo e in Finanziamento agevolato.

Il Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni e massima di 15 anni, inclusi 3 anni di preammortamento massimi, correlati all’effettiva durata del Programma di investimento e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

L’ammortamento è effettuato a rate semestrali, costanti e posticipate con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il Contributo è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenendo conto dei limiti percentuali massimi.

Il Finanziamento, unitamente al Contributo, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili. Il soggetto beneficiario dovrà assicurare la copertura integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva.

Termini e scadenze

I termini per la presentazione delle domande di incentivo saranno comunicati con successivo provvedimento. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia.


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