Transizione 4.0: obbligo di comunicazione preventiva per il Credito d’imposta

Il recente decreto ministeriale introduce l’obbligo per le imprese di comunicare in anticipo i dettagli dei loro investimenti e crediti d’imposta. Questo riguarda gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica. Per gli investimenti non ancora avviati le imprese devono comunicare l’importo degli investimenti pianificati e la loro suddivisione temporale. Tale comunicazione è richiesta anche per gli investimenti futuri a partire dal 2024.


Le imprese che vorranno fruire dei crediti d’imposta Transizione 4.0 dovranno comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

 Il nuovo adempimento è introdotto dal decreto legge nr. 39 del 29 marzo 2024.

Crediti d’imposta interessati dalla disposizione

Le imprese dovranno fare la comunicazione relativamente al:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all’art. 1, c. 1057-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all’art. 1, c. 1058 e 1058-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
  • credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, c. 200, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
  • credito d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica, di cui all’art. 1, c. 201, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
  • credito di imposta per investimenti in attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, c. 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
  • credito d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai c. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’art. 1, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Comunicazione anticipata per investimenti non ancora avviati

Per gli investimenti che non sono ancora stati iniziati al momento in cui il decreto entra in vigore (29.03.2024), è richiesta una comunicazione anticipata. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Comunicazione per investimenti a partire dal 1° gennaio 2024

Questo nuovo requisito si applica anche agli investimenti in beni tangibili e intangibili 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo avviate a partire dal 1° gennaio 2024 fino alla data precedente all’entrata in vigore del decreto. Per tali investimenti, le imprese devono inviare la comunicazione solo dopo che gli investimenti sono completati.

Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite mezzi telematici utilizzando il modello definito nel decreto direttoriale del 6 ottobre 2021. Questo modello sarà modificato per adeguarsi alle nuove disposizioni riguardanti il contenuto, le modalità e i tempi di trasmissione delle comunicazioni tramite un successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Comunicazione per investimenti 2023

Il nuovo requisito di comunicazione si applica anche al credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, come definito negli articoli da 1057-bis a 1058-ter della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per l’anno 2023.

È stabilito che la possibilità di utilizzare i crediti accumulati ma non ancora utilizzati è soggetta all’invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del modello stabilito con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021.

Finora, l’invio del modello serviva principalmente per valutare l’efficacia degli incentivi, e il mancato invio non influenzava i controlli dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla corretta applicazione delle agevolazioni. Tuttavia, con questa nuova disposizione, diventa un requisito essenziale per compensare i crediti d’imposta tramite il modello F24. Secondo quanto stabilito dal comma 1059 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, i crediti d’imposta possono essere compensati in tre rate annuali di uguale importo, a partire dall’anno in cui avviene l’interconnessione dei beni.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, come previsto dal decreto direttoriale del 6 ottobre 2021.


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