DECRETO BOLLETTE: Credito d’imposta energia e gas, le aliquote del 2° trimestre

Il Decreto Bollette (l.n. 56/2023) estende al 2° trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, con nuove aliquote ridotte.


Attenzione: vicine le scadenze per compensazione e cessione dei crediti 3° e 4° trimestre 2022!

Si avvicinano le scadenze per i crediti d’imposta energia e gas relativi al 3° e 4° trimestre 2022.

  • Scade il prossimo 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 dei crediti d’imposta per il 3° trimestre 2022 e per il 4° trimestre 2022 (ottobre/novembre e dicembre).
  • Scade il prossimo 20 settembre 2023 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al 3° trimestre 2022, ottobre/novembre 2022 e dicembre 2022.
    La comunicazione della cessione dei predetti crediti deve essere inviata utilizzando l’apposito modello mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Il modello della comunicazione riguarda i beneficiari.
  • Chi non ha rispettato il termine dello scorso 16 marzo 2023 con riferimento alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nell’esercizio 2022, può sanare la propria posizione attraverso una “remissione in bonis” entro il 30 settembre 2023, ovvero in tempo per utilizzare i crediti stessi.
    Il modello di comunicazione è il medesimo che doveva essere presentato entro il termine del 16 marzo 2023.

Di seguito si riepilogano le principali scadenze relative ai crediti d’imposta energia / gas ancora attivi:

PeriodoUtilizzo in compensazioneCessione del credito
1° trimestre 202331 dicembre 202318 dicembre 2023
2° trimestre 202331 dicembre 202318 dicembre 2023
3° trimestre 202230 settembre 202320 settembre 2023
Ottobre / novembre 202230 settembre 202320 settembre 2023
Dicembre 202230 settembre 202320 settembre 2023

Credito d’imposta energia elettrica e gas naturale: secondo trimestre 2023

Il Decreto Bollette contiene misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, e in materia di salute e adempimenti fiscali.

Tra le principali novità introdotte, rileva particolarmente quella relativa all’estensione per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Come per le precedenti edizioni, il credito spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato come media del primo trimestre dell’anno 2023 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta:

  • Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 – i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferiti al primo trimestre 2023 abbiano subito un incremento superiore al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023.
  • Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Si esige, ai fini dell’ammissibilità al credito, che il prezzo medio della materia energetica riferito al primo trimestre 2023 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 541 del 21 dicembre 2021 – è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale del primo trimestre 2023 (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (non gasivore) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale del primo trimestre 2023 (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

I crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi al secondo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023, o possono essere ceduti per l’intero importo entro il 18 dicembre 2023.


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